Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act. La Commissione europea ha pubblicato il 20 luglio 2026 alcune linee guida, prive di carattere vincolante, che chiariscono l’ambito dell’art. 50.
Le nuove regole riguardano strumenti ormai ampiamente diffusi nelle attività di impresa come:
Il primo passaggio consiste nell’individuare il ruolo dell’organizzazione, gli adempimenti infatti sono diversi a seconda che l’impresa sia fornitrice del sistema o lo utilizzi.
I provider di sistemi progettati per interagire direttamente con persone fisiche devono svilupparli in modo che l’interlocutore sia informato della natura artificiale dell’interazione.
La regola comprende, tra gli altri, chatbot, assistenti vocali, agenti conversazionali e sistemi che comunicano direttamente con clienti o utenti.
L’informazione deve essere chiara e riconoscibile e va fornita, al più tardi, al momento della prima interazione, può comparire all’avvio della conversazione, vicino al campo di inserimento del testo o mediante un avviso vocale.
Un richiamo inserito soltanto nelle condizioni generali o una formula generica come “assistente” risultano insufficienti.
L’obbligo viene meno quando, considerate le circostanze e il contesto d’uso, risulta evidente a una persona ragionevolmente informata che sta interagendo con un sistema di AI.
I servizi nei quali l’utente può credere che il proprio interlocutore sia umano, richiedono particolare attenzione.
Nel caso un’impresa integri nel proprio sito un sistema fornito da terzi, si intende che operi come deployer. L’impresa deve verificare che il provider abbia predisposto l’informativa e che l’integrazione la mantenga visibile.
Se il sistema viene invece sviluppato internamente, o modificato in modo sostanziale o ancora offerto con il marchio dell’impresa, il ruolo richiede una valutazione specifica.
I provider di sistemi che generano o manipolano testi, immagini, audio o video devono rendere gli output riconoscibili in formato leggibile meccanicamente e rilevabili come contenuti artificiali. La marcatura può utilizzare metadati, filigrane digitali, tecniche crittografiche o altre soluzioni adeguate, purché siano efficaci, interoperabili, robuste e affidabili.
Si tratta di un obbligo tecnico rivolto al provider, distinto dall’etichetta visibile che viene richiesta in alcuni casi a chi pubblica il contenuto. Una marcatura incorporata nei metadati, infatti, può consentire ai sistemi di rilevazione di riconoscere l’origine artificiale dell’output, ma non sostituisce l’avviso percepibile destinato al pubblico per deepfake e determinati testi.
Il Digital Omnibus [Leggi l’articolo], ha introdotto una disciplina transitoria limitata.
I sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 potranno adeguarsi alla marcatura prevista dall’art. 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026.
Per i sistemi immessi sul mercato da quella data invece, l’obbligo si applica immediatamente. Restano fuori, a determinate condizioni, gli strumenti che assistono modifiche standard o che non alterano in modo sostanziale i dati in ingresso o il loro significato.
I deployer che utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare tutte le persone esposte al loro funzionamento. L’avviso può essere fornito per iscritto, oralmente o mediante icone, secondo il luogo, la durata e le modalità di utilizzo del sistema.
In un ambiente fisico, ad esempio, può essere necessario collocarlo in modo visibile presso ogni accesso.
L’informazione va resa al più tardi al momento della prima esposizione e si aggiunge agli adempimenti in materia di protezione dei dati. La trasparenza, inoltre, non rende lecito un impiego vietato dall’AI Act o contrario al GDPR (legge dell’Unione Europea sulla privacy e sulla protezione dei dati personali).
Chi utilizza professionalmente un sistema di AI per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono deepfake deve rendere percepibile che il contenuto è stato creato o modificato artificialmente.
L’avviso deve essere comprensibile senza strumenti tecnici: la sola marcatura incorporata dal provider non basta.
Per opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di fantasia, l’informazione può essere fornita con modalità compatibili con la fruizione dell’opera. L’obbligo resta comunque presente e la soluzione va scelta in relazione al contenuto, al contesto e al pubblico prevedibile.
Una regola specifica riguarda i testi generati o manipolati artificialmente e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La loro natura artificiale deve essere resa riconoscibile. L’obbligo viene meno quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
La semplice correzione grammaticale, un controllo formale o una revisione affidata a un altro sistema di AI non soddisfano la prima condizione. Le linee guida richiedono un esame effettivo del contenuto, che comprenda almeno la verifica dell’accuratezza delle informazioni. Se, dopo il controllo umano, l’AI interviene nuovamente in modo sostanziale sul testo, l’eccezione viene meno.
La disciplina interessa, ad esempio, notizie, contenuti su salute e sicurezza, comunicazioni pubbliche e informazioni societarie rivolte agli investitori. Restano normalmente fuori le comunicazioni interne, la corrispondenza destinata a soggetti determinati e i testi estranei a temi di interesse pubblico. Un testo generato prima del 2 agosto ma pubblicato da quella data rientra nella nuova regola.
Tutte le informazioni previste dall’art. 50 devono essere chiare, distinguibili e accessibili. Devono comparire al più tardi al momento della prima interazione o esposizione e risultare difficili da ignorare nelle normali condizioni di utilizzo.
La soluzione concreta dipende dal servizio e dal pubblico. Nei sistemi destinati anche a minori, anziani o persone con disabilità occorre adottare un linguaggio e modalità di presentazione adeguati. Per interazioni prolungate o particolarmente sensibili può essere opportuno ripetere l’avviso, così da mantenere consapevole l’utente.
Le imprese dovrebbero completare una verifica mirata dei sistemi di AI che interagiscono con persone o producono contenuti destinati all’esterno.
In particolare, è opportuno:
Dal 2 agosto 2026 la trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale diventa un adempimento operativo per molte imprese, anche quando i sistemi utilizzati non rientrano tra quelli ad alto rischio.
La corretta individuazione del ruolo, del tipo di sistema e del pubblico esposto consente di scegliere informative, marcature e procedure editoriali coerenti con l’art. 50.
Nota di aggiornamento: articolo aggiornato al 27 luglio 2026 sulla base del regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744, e delle linee guida della Commissione europea pubblicate il 20 luglio 2026.