Nelle imprese familiari i figli entrano spesso nella compagine societaria molto prima che venga affrontato il tema del passaggio generazionale. Quando, in un momento successivo, i genitori ridistribuiscono le partecipazioni tra i discendenti, attribuendo a ciascuno società, quote o ruoli differenti, la qualificazione giuridica dell’operazione diventa decisiva.
Se si tratta di un patto di famiglia deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.
Un accordo presentato come semplice riorganizzazione societaria può assumere la natura di patto di famiglia quando, considerato nel suo insieme, è diretto a trasferire stabilmente l’impresa alla generazione successiva e a regolare i rapporti tra i futuri legittimari.
In questa ipotesi, come anticipato, la legge richiede l’atto pubblico a pena di nullità.
Con la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la circostanza che i figli siano già soci non basta a escludere il patto di famiglia. La valutazione deve riguardare la funzione concreta dell’intero programma negoziale, senza fermarsi alla forma o alla denominazione dei singoli atti.
Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768 bis e seguenti del codice civile, consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda a uno o più discendenti oppure al titolare di partecipazioni societarie di attribuire loro, in tutto o in parte, le proprie quote.
Lo strumento serve a programmare il passaggio generazionale durante la vita dell’imprenditore e a dare stabilità all’assetto concordato.
Per questa ragione devono parteciparvi il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse al momento della stipula. Gli assegnatari liquidano agli altri partecipanti, salvo rinuncia, il valore corrispondente alla loro quota di legittima, anche mediante attribuzioni in natura. Quanto ricevuto in base al patto dai contraenti resta sottratto a collazione e riduzione in sede di successione (art. 768 quater c.c.). È proprio questa stabilità a rendere l’istituto particolarmente utile nei passaggi generazionali d’impresa.
La controversia riguardava una famiglia titolare di due società, una operativa e una proprietaria degli immobili e degli impianti utilizzati dall’attività produttiva.
Con un accordo del 2008, successivamente modificato, i familiari hanno programmato una nuova distribuzione delle partecipazioni e dei beni.
L’operazione prevedeva:
L’accordo è stato concluso mediante scrittura privata.
Il Tribunale lo ha dichiarato nullo, qualificandolo come patto di famiglia privo dell’atto pubblico. La Corte d’Appello ha invece escluso tale qualificazione, valorizzando soprattutto il fatto che i figli fossero già soci delle società coinvolte.
La Cassazione ha ritenuto giuridicamente insufficiente il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Il punto centrale della pronuncia riguarda il metodo con cui deve essere qualificata l’operazione: il giudice deve esaminare lo scopo complessivo dell’accordo e verificare se i diversi atti siano coordinati per ridisegnare la proprietà societaria in vista della prosecuzione dell’impresa da parte dei figli.
Cessioni di quote, donazioni, conguagli, operazioni di scissione, rendite e diritti reali possono costituire parti di un unico progetto familiare.
La disciplina applicabile dipende quindi dalla causa concreta del complesso negoziale, cioè dal risultato economico e giuridico perseguito dalle parti. Una lettura frammentaria rischia di nascondere la funzione unitaria del riassetto e di condurre a una qualificazione errata.
L’art. 768 bis c.c. ammette espressamente anche il trasferimento parziale delle partecipazioni. La presenza dei figli nella compagine sociale prima dell’accordo costituisce quindi un elemento da considerare, ma non impedisce che un successivo trasferimento di quote integri un patto di famiglia.
Anche una cessione limitata può assumere rilievo quando si inserisce in un progetto diretto a concentrare o redistribuire il controllo dell’impresa tra i discendenti. La domanda decisiva riguarda l’effetto prodotto dall’accordo: stabilizzare un nuovo assetto proprietario e organizzativo funzionale alla continuità dell’attività familiare.
Un altro passaggio rilevante riguarda le attribuzioni compensative. La Corte d’Appello ha osservato che gli assegnatari non si erano direttamente obbligati a liquidare gli altri legittimari.
La Cassazione ha però richiamato le donazioni dei genitori, i trasferimenti di beni, il diritto di abitazione e la rendita vitalizia previsti dall’accordo. Tali attribuzioni devono essere esaminate per verificare se svolgano una funzione di conguaglio coerente con quella prevista dall’art. 768 quater c.c.
Il fatto che le prestazioni provengano dai genitori è compatibile con il patto di famiglia quando esse integrano un adempimento eseguito per conto degli assegnatari. Anche sotto questo profilo conta il risultato complessivo dell’operazione.
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico. L’articolo 768 ter c.c. prevede questa forma a pena di nullità.
La scelta si spiega con la particolare incidenza dell’accordo. Il patto dispone durante la vita dell’imprenditore di una parte significativa del suo patrimonio, coinvolge i diritti dei legittimari e costituisce una deroga al divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 c.c. La forma dell’atto pubblico assicura consapevolezza, completezza e stabilità all’operazione.
La sentenza n. 4376/2026 non ha qualificato definitivamente l’accordo né ne ha dichiarato la nullità. La Cassazione ha cassato la decisione d’appello e ha rinviato la causa affinché il giudice di merito verifichi, attraverso un esame approfondito dell’intero complesso negoziale, se le parti abbiano inteso concludere un patto di famiglia. Qualora tale qualificazione venga confermata, la mancanza dell’atto pubblico comporterà la nullità dell’accordo.
Prima di formalizzare un trasferimento di partecipazioni tra genitori e figli è importante ricostruire la finalità complessiva dell’operazione. Una cessione apparentemente circoscritta può inserirsi in un progetto più ampio di successione imprenditoriale e richiedere l’applicazione delle regole sul patto di famiglia.
L’analisi deve riguardare le quote trasferite, i soggetti che proseguiranno l’attività, le attribuzioni previste per gli altri familiari e la partecipazione di tutti i legittimari. Occorre inoltre coordinare gli aspetti societari, successori e fiscali.
Una valutazione svolta prima della stipula consente di individuare lo strumento corretto e di evitare che l’assetto familiare venga rimesso in discussione negli anni successivi.
La sentenza n. 4376/2026 chiarisce che, nei riassetti familiari, la qualificazione dell’operazione dipende dalla funzione concreta dell’intero programma negoziale. Il patto di famiglia può configurarsi anche quando i figli sono già soci e il trasferimento riguarda soltanto una parte delle partecipazioni.
Quando cessioni di quote, conguagli e attribuzioni patrimoniali sono coordinati per realizzare il passaggio generazionale dell’impresa, occorre verificare fin dall’inizio se ricorrano i presupposti del patto di famiglia e rispettarne le regole formali.
Per chi sta programmando un passaggio generazionale, una valutazione preventiva dell’intera operazione consente di individuare lo strumento giuridico più adeguato, coordinare gli aspetti societari e successori e costruire un assetto destinato a mantenere stabilità anche nel tempo.