Il contributo di Donata Giorgia Cappelluto e Urbano Rosa su Il Libero Professionista – Reloaded

Riportiamo di seguito un estratto dell’articolo redatto dagli avvocati Donata Giorgia Cappelluto e Urbano Rosa, pubblicato sulla rivista Il Libero Professionista – Reloaded

Tanto rumore per nulla

Le modifiche apportate dalla riforma Nordio al Codice penale e al Codice di procedura penale sembrano rispondere più istanze di carattere ideologico che sostanziale. Apprezzabile l’impostazione garantista di alcune norme, ma gli annosi problemi che affliggono il nostro sistema penale restano in piedi

Tanto rumore per nulla. Il clamore suscitato dalla riforma Nordio con il suo leggero lifting all’ordinamento giudiziario e, in particolare, al Codice penale e al Codice di procedura penale è ingiustificato rispetto alla reale ricaduta applicativa della norma, che pare rispondere più ad istanze di carattere ideologico che sostanziale. Ben lungi dal rappresentare la soluzione degli annosi problemi che affliggono il nostro sistema penale, le norme in esame contengono tuttavia alcune modifiche apprezzabili in un’ottica maggiormente garantista del nostro ordinamento.

Abuso d’ufficio a impatto zero

L’intervento sull’art.323 c.p. (l’abuso d’ufficio) va invero ad incidere su un reato le cui statistiche raccontano essere oggetto di processi ad altissimo tasso di archiviazio- ne (oltre l’85% nel 2021). Si tratta infatti di un reato per sua natura difficile da provare, anche perché le soglie di pena previste (da uno a quattro anni di reclusione) non consentono l’uso delle intercettazioni. Senza considerare che tale tendenza all’archiviazione è comunque inevitabilmente destinata ad accentuarsi in ragione dell’entrate in vigore della riforma Cartabia e di quella “ragionevole previsione di condanna” che sola potrà giustificare il rinvio a giudizio. Nonostante le recenti riforme che hanno interessato l’abuso d’ufficio, il reato in questione continuava ad essere oggetto di richieste di rinvio a giudizio, da parte delle Procure, argomentate in ragione del solo e sovente opinabile accertamento del semplice errore amministrativo, senza alcuna indagine sull’elemento psico- logico del reato (invece determinante), ragione per cui la quasi totalità dei procedimenti penali si concludeva con l’assoluzione dell’imputato, talvolta perché il reato non sussisteva.


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Il contributo di Donata Giorgia Cappelluto sulla newsletter di ANF

Riportiamo un estratto dell’articolo dell’avv. Donata Giorgia Cappelluto sulla rivista ANF – Newsletter

Riforma Nordio: non c’è pace
per gli attori della “giustizia penale”

Solo all’inizio dell’anno corrente gli addetti ai lavori hanno iniziato a misurarsi con le nuove disposizioni introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, funzionali a perseguire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei del PNRR quan- do, il 15 giugno ultimo scorso, il Governo Meloni ha approvato il disegno di legge recante le modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario, più noto come la “grande riforma del Guardasigilli Carlo Nordio”.

Benchè nel corso della medesima seduta (n. 39/2023) il Ministro avesse chiesto una sollecita calendarizzazione del disegno di legge in questione, esso ha già subito una brusca battuta di arresto a causa del livello di tensione raggiunto in questa calda estate nello scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario. Pertanto, l’iter del disegno di legge, presentato alle Camere il 20 luglio, dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stato già aggiornato a settembre dopo la pausa estiva.

Comunque vada, se la Riforma Nordio – decisiva per l’attuazione del program- ma di Governo – dovesse essere approvata con il voto di fiducia, il suo impatto nel settore della giustizia penale sarebbe, diversamente da quanto annuncia- to, piuttosto modesto!

Le modifiche al codice penale

Le modifiche proposte in tema di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e traffico di in- fluenze illecite (art. 346 bis c.p.) sono destinate a deflazionare una percentuale del contenzioso penale davvero marginale atteso l’ambito di applicazione pos- sibile delle due norme in questione.

Trattasi di norme incriminatrici di chiusura dello “statuto” dei delitti contro la P.A., disciplinati nel libro II – titolo II – del codice penale che si applicano in casi del tutto residuali in cui le condotte punibili, poste in essere contro la P.A., sfuggono alla casistica (tassativa) sussumibile nelle ipotesi di reato tradizionali e più gravi.


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