Riportiamo di seguito un estratto dell’articolo redatto dagli avvocati Donata Giorgia Cappelluto e Urbano Rosa, pubblicato sulla rivista Il Libero Professionista – Reloaded
Tanto rumore per nulla
Le modifiche apportate dalla riforma Nordio al Codice penale e al Codice di procedura penale sembrano rispondere più istanze di carattere ideologico che sostanziale. Apprezzabile l’impostazione garantista di alcune norme, ma gli annosi problemi che affliggono il nostro sistema penale restano in piedi
Tanto rumore per nulla. Il clamore suscitato dalla riforma Nordio con il suo leggero lifting all’ordinamento giudiziario e, in particolare, al Codice penale e al Codice di procedura penale è ingiustificato rispetto alla reale ricaduta applicativa della norma, che pare rispondere più ad istanze di carattere ideologico che sostanziale. Ben lungi dal rappresentare la soluzione degli annosi problemi che affliggono il nostro sistema penale, le norme in esame contengono tuttavia alcune modifiche apprezzabili in un’ottica maggiormente garantista del nostro ordinamento.
Abuso d’ufficio a impatto zero
L’intervento sull’art.323 c.p. (l’abuso d’ufficio) va invero ad incidere su un reato le cui statistiche raccontano essere oggetto di processi ad altissimo tasso di archiviazio- ne (oltre l’85% nel 2021). Si tratta infatti di un reato per sua natura difficile da provare, anche perché le soglie di pena previste (da uno a quattro anni di reclusione) non consentono l’uso delle intercettazioni. Senza considerare che tale tendenza all’archiviazione è comunque inevitabilmente destinata ad accentuarsi in ragione dell’entrate in vigore della riforma Cartabia e di quella “ragionevole previsione di condanna” che sola potrà giustificare il rinvio a giudizio. Nonostante le recenti riforme che hanno interessato l’abuso d’ufficio, il reato in questione continuava ad essere oggetto di richieste di rinvio a giudizio, da parte delle Procure, argomentate in ragione del solo e sovente opinabile accertamento del semplice errore amministrativo, senza alcuna indagine sull’elemento psico- logico del reato (invece determinante), ragione per cui la quasi totalità dei procedimenti penali si concludeva con l’assoluzione dell’imputato, talvolta perché il reato non sussisteva.