Solo all’inizio dell’anno corrente gli addetti ai lavori hanno iniziato a misurarsi con le nuove disposizioni introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, funzionali a perseguire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei del PNRR quan- do, il 15 giugno ultimo scorso, il Governo Meloni ha approvato il disegno di legge recante le modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario, più noto come la “grande riforma del Guardasigilli Carlo Nordio”.
Benchè nel corso della medesima seduta (n. 39/2023) il Ministro avesse chiesto una sollecita calendarizzazione del disegno di legge in questione, esso ha già subito una brusca battuta di arresto a causa del livello di tensione raggiunto in questa calda estate nello scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario. Pertanto, l’iter del disegno di legge, presentato alle Camere il 20 luglio, dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stato già aggiornato a settembre dopo la pausa estiva.
Comunque vada, se la Riforma Nordio – decisiva per l’attuazione del program- ma di Governo – dovesse essere approvata con il voto di fiducia, il suo impatto nel settore della giustizia penale sarebbe, diversamente da quanto annuncia- to, piuttosto modesto!
Le modifiche proposte in tema di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e traffico di in- fluenze illecite (art. 346 bis c.p.) sono destinate a deflazionare una percentuale del contenzioso penale davvero marginale atteso l’ambito di applicazione pos- sibile delle due norme in questione.
Trattasi di norme incriminatrici di chiusura dello “statuto” dei delitti contro la P.A., disciplinati nel libro II – titolo II – del codice penale che si applicano in casi del tutto residuali in cui le condotte punibili, poste in essere contro la P.A., sfuggono alla casistica (tassativa) sussumibile nelle ipotesi di reato tradizionali e più gravi.